La Regione Emilia-Romagna e il gioco d’azzardo

Definite le modalità applicative per la mappature delle aree in cui sono vietate sale gioco, sale scommesse e nuove installazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. La Regione Emilia-Romagna con delibera GR 831 del 12/06/2017 ha dato un nuovo impulso alle norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate definendo inammissibili le installazioni di nuovi impianti nel vicinanze dei luoghi cosiddetti Sensibili.

Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e oratori sono definiti luoghi sensibili e dovranno essere censiti dal Sindaco al fine di impedire che nel raggio di 500 mt non vi siano installazioni di macchinette per il gioco d’azzardo.

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato a quello del luogo sensibile.

L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all’Osservatorio Regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.

La nostra soluzione

Ambito S.r.l. ha sviluppato il Modulo Ludopatia di WebSIT® appositamente per l’individuazione dei luoghi sensibili e la mappature delle fasce protette di 500 mt.

Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch’essi nell’area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.